Art. 4.
(Istituzione della Commissione per le verifiche).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le verifiche, composta da cinque membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato, con compiti di controllo sulle attività di cui all'articolo 1.
      2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale di una segreteria tecnica costituita

 

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da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario e su richiesta della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, da personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previe opportune intese con le rispettive Presidenze, nonché da personale di altre amministrazioni pubbliche.