1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le verifiche, composta da cinque membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato, con compiti di controllo sulle attività di cui all'articolo 1.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale di una segreteria tecnica costituita